La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 presentava criticità – che la Corte costituzionale ha cercato di risolvere con la sua attività interpretativa – sia per il metodo seguito, sia per il contesto, sia per il contenuto delle modifiche e delle riformulazioni di alcune disposizioni costituzionali. Veniva conclusa nella speranza che ciò fosse sufficiente a frenare aspirazioni separatiste presenti nella società e nella politica. La riflessione sulle ulteriori autonomie da riconoscere ad altre Regioni rispetto a quelle a Statuto speciale – secondo il disegno di legge in discussione approvato dal Senato e in discussione in Parlamento alla Camera – dovrebbe essere portata a livello costituzionale e non essere devoluta alla legge ordinaria, che rischia di consolidare le criticità della riforma del 2001 nel tentativo di “attuarla”. La proposta sulle autonomie si fonda sui passaggi più discutibili della riforma del 2001. Tra essi vi è la possibilità di riconoscere con legge ai sensi dell’art. 116, terzo comma della Costituzione, ulteriori funzioni alle Regioni che oggi non dispongono di particolare autonomia, senza variazioni finanziarie per le Regioni che non ricorrono alla differenziazione.
Secondo il disegno di legge non riguarderebbero i LEP – Livelli essenziali delle prestazioni, ndr – le seguenti materie indicate dall’art. 116, terzo comma della Costituzione: giustizia di pace; rapporti internazionali con UE delle Regioni e il commercio con l’estero; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; coordinamento delle finanze pubbliche e del sistema tributario; casse di risparmio rurali e aziende di credito a carattere regionale. Il trasferimento di funzioni in relazione a queste materie può avvenire con l’entrata in vigore della legge.
È invece differito a un momento successivo (in teoria 24 mesi) il trasferimento delle altre funzioni che riguardano le materie per cui è necessaria la determinazione dei LEP, secondo l’elencazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 3 del disegno di legge, previa ulteriore individuazione dei costi standard e della spesa che inevitabilmente finirà per ricadere sulla spesa storica, consolidando diseguaglianze già ora macroscopiche.
Sono da approfondire gli effetti – non solo economico-finanziari sulle altre Regioni non coinvolte – di un trasferimento massiccio di funzioni negoziato da una Regione con lo Stato; in particolare sulle Regioni limitrofe e prossime, soprattutto con riferimento alle materie della legislazione concorrente di carattere trasversale (si pensi al governo del territorio o al trasporto e distribuzione nazionale dell’energia).
Basta pensare alla drammatica esperienza del Servizio Sanitario Nazionale, promosso con una prospettiva di eguaglianza e risoltosi in concreto in una situazione di emergenza drammatica (cfr. le liste di attesa; la mancata presa in carico dei malati “cronici”; la fuga verso la sanità privata). A conferma, si pensi alla promessa di assistenza sanitaria e sociale agli anziani non autosufficienti e disabili, con una legge delega emanata nel 2023 e tradotta in un decreto co…